IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 25 del regolamento regionale 29 gennaio  1973,  gia'
sostituito  dall'articolo  unico  del regolamento regionale 22 aprile
1985, n. 2, e' cosi' ulteriormente sostituito:
 
                              "Art. 25.
                       Assegnazione di benzina
 
   1. L'assegnazione di benzina, mediante  il  rilascio  di  appositi
buoni,  e'  concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati
in Valle d'Aosta e circolanti, in  proprieta'  di  privati  cittadini
iscritti  come  residenti  nei  registri di anagrafe dei comuni della
Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.
   2. L'assegnazione di cui al comma  uno  e'  limitata  ad  un  solo
veicolo per persona.
   3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 puo'
disporre  l'assegnazione  di  benzina  per i veicoli immatricolati in
Valle d'Aosta e circolanti adibiti:
     a) ad uso di enti pubblici;
     b) ad uso degli  enti  morali  o  religiosi  operanti  in  Valle
d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooper-
ative  di  servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali
servizi da parte di un  ente  locale  della  regione  Valle  d'Aosta,
intestatari della proprieta' dei veicoli;
     c) a servizio di trasporto pubblico;
     d) all'autotrasporto per conto terzi;
ed inoltre per:
     e)  le  macchine  operatrici,  non  targate, in attivita' presso
artigiani;
     f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste  per
gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli).
   4.  In  relazione  alla  disponibilita'  del contingente annuo, la
deliberazione  della  Giunta  regionale   puo'   disporre   per   una
assegnazione,  per  un  unico  veicolo  ed  in misura non superiore a
quella  concessa  ai  privati  cittadini  alle   societa'   e   ditte
industriali,  artigiane,  commerciali  ed agricole, le quali siano in
possesso di veicoli abilitati  al  trasporto  di  cose  e  persone  e
soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.